Il Caso
Nel marzo 2022, una automobilista veniva coinvolta in un sinistro stradale a Milano. All'esito dei rilievi, i verbalizzanti le contestavano la violazione dell'art. 146, comma 2, del Codice della Strada (**omessa precedenza**), elevando il relativo verbale.
L'automobilista, assistita dall'Avv. Piero Angelucci, proponeva opposizione, contestando la legittimità della sanzione.
Il Vizio della Contestazione
L'analisi degli atti ha evidenziato un elemento decisivo: nella relazione di incidente stradale, gli stessi operanti avevano annotato che **"le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione del punto d'urto"**.
Nonostante questa ammissione, gli agenti avevano ugualmente contestato alla conducente di aver omesso di dare la precedenza, affermazione che — come dimostrato dalla perizia di parte — risultava **priva di riscontro oggettivo**.
La Decisione del Giudice di Pace
Con sentenza del 30 settembre 2022 (RG 14675/2022), il Giudice di Pace di Milano ha accolto il ricorso e annullato il verbale, stabilendo che:
Il Comune di Milano è stato condannato alla **rifusione delle spese di lite**.
Principi Giuridici Applicati
Rilevanza Pratica
Se avete ricevuto una multa a seguito di un incidente stradale, verificate sempre la relazione dei verbalizzanti: l'assenza di elementi oggettivi, come il punto d'urto, può essere motivo di annullamento. Un'opposizione tempestiva e ben argomentata può fare la differenza.