Il Caso
Il presidente del Consiglio di Amministrazione di una cooperativa sociale che gestiva servizi assistenziali in regime di convenzione con la ASL veniva imputato ai sensi dell'art. 10-bis del D.Lgs. 74/2000 per **omesso versamento delle ritenute** relative all'esercizio 2008, pari a **€343.504,18**.
L'imputato, difeso dall'Avv. Piero Angelucci, non percepiva alcun emolumento per la carica.
Gli Elementi Difensivi
L'esame dell'imputato e la documentazione prodotta dalla difesa hanno dimostrato che:
Fu nominato presidente nel **dicembre 2008** di una cooperativa già in difficoltà finanziarieLa ASL corrispondeva il 50% della retta degli utenti convenzionatiNel primo semestre 2009, la cooperativa vantava un **credito scaduto verso la ASL** di €1.418.563,41, più €214.442,94 verso il ComuneIl costo del personale assorbiva il **65% delle rette**L'affidamento bancario era di soli **€150.000**, utilizzabile solo per sconto fattureL'imputato aveva scelto di privilegiare il pagamento degli stipendi per non interrompere l'erogazione del servizioAveva concordato un **piano di rateizzazione** con l'Agenzia delle Entrate, onorando 10 delle 20 rate previste fino alla data del fallimento
I bilanci evidenziavano crediti pari a **3,4 e 3,9 milioni di euro** nei due anni, corrispondenti al 41% dei crediti esigibili.
La Decisione del Tribunale
Il Pubblico Ministero aveva chiesto la prescrizione, ma il Tribunale ha preferito la formula più favorevole. Con sentenza del 19 giugno 2017, il Tribunale ha pronunciato l'**assoluzione perché il fatto non costituisce reato**, riconoscendo:
Una situazione di **illiquidità evidente**, non ascrivibile a responsabilità dell'imputatoUna **causa di forza maggiore** ostativa al pagamento dell'obbligazione tributariaIl **difetto dell'elemento soggettivo** (dolo): l'imputato non avrebbe potuto far fronte al debito neppure utilizzando integralmente il modesto affidamento bancario
Principi Giuridici Rilevanti
Anche in presenza di prescrizione, il giudice deve pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. **129, comma 2, c.p.p.** se risulta evidente l'innocenzaIl **dolo specifico** dell'omesso versamento viene meno quando l'inadempimento è determinato da cause esterne non controllabiliIl tentativo di concordare **rateizzazioni** dimostra la volontà di adempiere
Rilevanza Pratica
Per gli amministratori di cooperative e società di servizi che operano con enti pubblici, questa sentenza ribadisce che la crisi di liquidità causata dai ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione può escludere la responsabilità penale. È essenziale documentare i crediti vantati e i tentativi di rateizzazione.