πΏπ ππππ’ππππ§ππππ πππ πππππ ππ ππππππππππ§π πΜ π‘πππππ‘π π ππ‘π‘π π ππππππ‘π‘πππ πππ πβππππππππ§π π. 25474/2025 πππππ ππππ§π πππ§ππππ πΆππ£πππ πππππ πΆππ π ππ§ππππ. Il caso riguardava una paziente rimasta in stato vegetativo per oltre cinque anni a seguito di complicanze anestesiologiche, poi deceduta. La Suprema Corte ha affermato un principio destinato a incidere profondamente sulla prassi risarcitoria: le tabelle milanesi non garantiscono equitΓ , poichΓ© liquidano meno un danno giΓ sofferto rispetto a quello ipotetico e futuro. I punti salienti della pronuncia β’ ParitΓ temporale: a uguale durata della sofferenza deve corrispondere uguale ristoro; β’ Personalizzazione del risarcimento: nello stato vegetativo irreversibile Γ¨ necessario riconoscere la compromissione totale della vita di relazione, con incremento equitativo; β’ Danno patrimoniale: lβetΓ o lo status di pensionato non escludono automaticamente la possibilitΓ di un lucro cessante, da provare perΓ² in concreto.

Torna al BlogDiritto Civile
Danni da premorienza e risarcimento: la Cassazione boccia le tabelle milanesi
πππ§π§π¨ ππ π©π«ππ¦π¨π«π’ππ§π³π: π₯π πππ¬π¬ππ³π’π¨π§π ππ’ππ π§π¨ ππ₯π₯π πππππ₯π₯π π¦π’π₯ππ§ππ¬π’
Avv. Piero Angelucci8 aprile 20265 min di lettura