Vostro figlio ha superato i trent’anni, ha un impiego stabile, magari vive ancora sotto lo stesso tetto o poco distante, eppure l’assegno di mantenimento continua ad arrivare puntuale ogni mese. È una situazione che moltissimi genitori separati o divorziati vivono con un misto di affetto e frustrazione: fino a quando siete tenuti a pagare? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23807 del 22 luglio 2026, ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento in favore di una figlia maggiorenne ormai economicamente autosufficiente, ribadendo un principio che negli ultimi mesi i giudici di legittimità stanno applicando con crescente rigore. Il quadro normativo di riferimento L’obbligo di mantenimento dei figli trova fondamento negli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, che sanciscono il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione della prole in proporzione alle proprie sostanze. Per i figli maggiorenni non ancora indipendenti, la norma di riferimento è l’articolo 337-septies c.c., che consente al giudice di disporre, in sede di separazione o divorzio, un assegno periodico a favore del figlio che non abbia ancora raggiunto l’autosufficienza economica. Il punto centrale, però, è che questo obbligo non è né automatico né perpetuo. Con l’ordinanza n. 23807/2026 la Cassazione ha ribadito che, una volta raggiunta l’indipendenza economica, il diritto al mantenimento viene meno e il genitore obbligato può chiederne la revoca in via giudiziale. La stessa linea è stata confermata da una serie di pronunce del 2026 che compongono ormai un orientamento consolidato: l’ordinanza n. 17783 del 4 giugno 2026 ha specificato che la disoccupazione del figlio adulto non può restare indefinitamente a carico del genitore, mentre l’ordinanza n. 13681 dell’11 maggio 2026 ha chiarito che, superata una certa età, la prova richiesta al figlio per giustificare la propria mancata autonomia diventa via via più rigorosa. La Corte utilizza un criterio che potremmo definire di proporzionalità inversa: più il figlio è avanti con l’età, meno è giustificabile la persistenza della dipendenza economica dai genitori, a parità di altre condizioni come il percorso di studi, l’impegno nella ricerca di un lavoro e il livello di competenza professionale raggiunto. Cosa cambia in pratica per le famiglie Per un genitore che versa l’assegno, questa giurisprudenza rappresenta un’apertura concreta: se il figlio ha un lavoro stabile, ha concluso da tempo il percorso di studi, oppure semplicemente non dimostra alcun impegno reale nella ricerca di un’occupazione, è possibile rivolgersi al tribunale per chiedere la modifica delle condizioni di separazione o divorzio e ottenere la cessazione dell’assegno. È però fondamentale ricordare due aspetti pratici: • La revoca non è mai automatica. Nessun genitore può decidere unilateralmente di interrompere i versamenti: serve sempre un provvedimento del giudice che accerti il venir meno dei presupposti del mantenimento, anche quando la situazione economica del figlio appare evidente. • L’onere della prova ricade sul genitore che chiede la revoca. Sarà lui a dover dimostrare, con documenti concreti (buste paga, contratti di lavoro, dichiarazioni dei redditi), che il figlio ha effettivamente raggiunto l’autosufficienza economica o che la sua mancata indipendenza dipende da inerzia personale ingiustificata e non da difficoltà oggettive del mercato del lavoro. Gli errori più comuni da evitare Chi si trova in questa situazione commette spesso alcuni errori che possono compromettere le proprie ragioni: 1. Sospendere i pagamenti senza un provvedimento giudiziale. È l’errore più grave e più frequente: può esporre il genitore a un’azione di recupero coattivo delle somme, anche se il figlio è nel frattempo diventato autosufficiente. 2. Non documentare la situazione reddituale del figlio. Affermazioni generiche non bastano: servono prove concrete e aggiornate. 3. Sottovalutare il fattore età. Un ventenne che ha appena iniziato un percorso lavorativo precario non è nella stessa posizione di un trentenne stabilmente occupato: i giudici valutano il caso concreto, non automatismi anagrafici. 4. Ignorare il ruolo del figlio nel procedimento. Il figlio maggiorenne è tenuto a collaborare lealmente, fornendo elementi sulla propria situazione personale: la sua reticenza può giocare a favore del genitore che chiede la revoca. Conclusioni La giurisprudenza del 2026 conferma che il mantenimento dei figli maggiorenni non può trasformarsi in una rendita a tempo indeterminato, ma resta comunque una materia delicata, dove ogni caso va valutato nel merito con attenzione a età, percorso formativo, condizione lavorativa e comportamento complessivo del figlio. Se ritenete che sussistano le condizioni per chiedere la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento, è importante farsi assistere da un professionista che sappia valutare la solidità della vostra posizione e raccogliere la documentazione necessaria prima di avviare il procedimento. Per una consulenza personalizzata sul vostro caso, potete contattare lo Studio Legale Angelucci attraverso il sito studiolegaleangelucci.it.

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Figlio maggiorenne che lavora ma non si stacca da casa: quando il genitore può chiedere la revoca del mantenimento
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Avv. Piero Angelucci31 luglio 20265 min di lettura