La responsabilità penale del medico e dell'esercente la professione sanitaria è stata radicalmente ridisegnata negli ultimi anni. Il quadro normativo attuale punta a bilanciare la tutela del paziente con l'esigenza di evitare la cosiddetta "medicina difensiva". La sua evoluzione si snoda attraverso tre passaggi chiave:Il Codice Penale (Disciplina generale): Ai sensi degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, il sanitario risponde penalmente se l'evento dannoso è causato da negligenza, imprudenza o imperizia.La Legge Balduzzi (L. 189/2012): Ha introdotto una prima scriminante per i casi di colpa lieve. Prevedeva che se il medico rispettava le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, non rispondeva penalmente per colpa lieve legata a imperizia.La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): Ha abrogato la disposizione precedente introducendo l'articolo 590-sexies del codice penale. La norma stabilisce che il sanitario che causa lesioni o omicidio per colpa da imperizia non è punibile se ha rispettato le linee guida (o le buone pratiche clinico-assistenziali), sempre che queste fossero adeguate alle specificità del caso concreto. Negli altri casi di colpa (imprudenza e negligenza), il medico continua a risponderne penalmente, e la colpa grave viene valutata tenendo conto delle difficoltà e della complessità dell'atto medico.

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La responsabilità penale del medico e dell'esercente la professione sanitaria è stata radicalmente ridisegnata negli ultimi anni.
Il quadro normativo attuale punta a bilanciare la tutela del paziente con l'esigenza di evitare la cosiddetta "medicina difensiva".
Avv. Piero Angelucci9 giugno 20265 min di lettura