Non spetta al paziente danneggiato dimostrare l’inadempimento e/o l’inesatto adempimento del medico, poiché spetta a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica — Studio Legale Piero Angelucci
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Non spetta al paziente danneggiato dimostrare l’inadempimento e/o l’inesatto adempimento del medico, poiché spetta a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica

Il criterio da utilizzare per provare il nesso di causalità e la prova tramite presunzioni del nesso di causalità in materia di responsabilità medica (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2024, n. 5922)

Avv. Piero Angelucci6 maggio 20265 min di lettura

Il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l’onere di dimostrare anche in via presuntiva, il nesso di causa tra la condotta denunciata e l’evento dannoso. Non deve invece dimostrare la violazione delle leges artis nell’esecuzione della prestazione sanitaria. Resta infatti in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa non imputabile. Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 05/03/2024, n. 5922