Il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l’onere di dimostrare anche in via presuntiva, il nesso di causa tra la condotta denunciata e l’evento dannoso. Non deve invece dimostrare la violazione delle leges artis nell’esecuzione della prestazione sanitaria. Resta infatti in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l’inadempimento è dipeso da una causa non imputabile. Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 05/03/2024, n. 5922

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Non spetta al paziente danneggiato dimostrare l’inadempimento e/o l’inesatto adempimento del medico, poiché spetta a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento della prestazione medica
Il criterio da utilizzare per provare il nesso di causalità e la prova tramite presunzioni del nesso di causalità in materia di responsabilità medica (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2024, n. 5922)
Avv. Piero Angelucci6 maggio 20265 min di lettura