Responsabilità sanitaria, nuove regole operative. Che cosa è cambiato per i medici dal 16 marzo — Studio Legale Piero Angelucci
Torna al BlogDiritto Civile

Responsabilità sanitaria, nuove regole operative. Che cosa è cambiato per i medici dal 16 marzo

Dal 16 marzo 2026 sono entrati a regime gli obblighi della legge Gelli-Bianco: assicurazioni, gestione del rischio e nuove regole sulla responsabilità civile per medici e strutture

Avv. Piero Angelucci27 maggio 20265 min di lettura

Responsabilità sanitaria, nuove regole operative. Che cosa è cambiato per i medici dal 16 marzo Assicurazione obbligatoria: cosa deve verificare il medico L’obbligo di copertura assicurativa, già previsto dalla legge Gelli-Bianco, diventa effettivo.

Le polizze devono rispettare requisiti minimi e massimali definiti, proporzionati al rischio e alla tipologia di attività svolta. Per il medico questo implica la necessità di verificare che la propria copertura sia conforme ai nuovi parametri. In assenza di adeguamento, il rischio è che il risarcimento ricada direttamente sul patrimonio personale.

Adeguamento dei contratti: cosa cambia da subito Dal 16 marzo i contratti di responsabilità civile devono essere allineati ai nuovi requisiti.

La mancata conformità, secondo quanto riportato, può incidere: • sulla posizione difensiva in caso di contenzioso • sull’assetto complessivo della responsabilità tra professionista e struttura

Gestione del rischio clinico: cosa cambia nelle strutture Il nuovo assetto rafforza gli strumenti organizzativi già previsti dalla normativa.

Le strutture devono dotarsi di: • un Comitato valutazione sinistri • una relazione annuale sul rischio sanitario

Per i medici questo significa operare in un sistema più strutturato di analisi degli eventi avversi, con un passaggio da una gestione reattiva del contenzioso a una gestione preventiva del rischio.

Azione diretta del paziente: cosa comporta Sul piano civile, è prevista la possibilità per il paziente di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione.

Il risarcimento può quindi essere richiesto senza attendere una condanna del medico o della struttura. Questo rafforza il ruolo delle coperture assicurative nel sistema.

Rivalsa e responsabilità: quando risponde il medico La rivalsa economica da parte della struttura nei confronti del professionista è limitata ai casi di colpa grave o dolo.

Il criterio è indicato come strumento per contenere gli effetti della medicina difensiva.

Responsabilità penale: cosa resta Resta confermata la responsabilità penale limitata alla colpa grave quando il professionista si attiene a linee guida e buone pratiche.

È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2026 lo scudo penale per gli operatori sanitari in contesti emergenziali caratterizzati da carenze organizzative o elevata pressione assistenziale.

Il sistema si concentra sul piano civile e sulla gestione del rischio.

Per i medici, il cambiamento riguarda soprattutto:

• la centralità delle coperture assicurative • l’inserimento in modelli organizzativi di gestione del rischio • il riequilibrio tra responsabilità individuale e ruolo della struttura

Il contenzioso sanitario resta rilevante e con impatto economico significativo, ma il nuovo assetto punta a spostare l’attenzione dalla gestione del danno alla prevenzione del rischio.