Risarcimento del danno non patrimoniale: la T.U.N. come parametro generale — Studio Legale Piero Angelucci
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Risarcimento del danno non patrimoniale: la T.U.N. come parametro generale

La Sezione Terza della Cassazione, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiarisce la portata applicativa della Tabella Unica Nazionale come parametro di valutazione equitativa anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025.

Avv. Piero Angelucci15 aprile 20262 min di lettura

La Sezione Terza civile - pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 2025 ed avente ad oggetto la questione della individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico da invalidità macropermanente in caso di sinistro, nella specie da circolazione stradale, verificatosi in data antecedente a quella (5 marzo 2025) di entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) adottata con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 - ha esplicitato la portata applicativa della T.U.N., quale parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute, sia ratione temporis che ratione materiae affermando i seguenti principi: «La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria». «Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’àmbito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.».