Il Caso
Un condominio di Parma, costruito negli anni 2006-2007, presentava **gravi infiltrazioni d'acqua** che interessavano quasi tutte le autorimesse del piano interrato e le parti comuni. L'edificio si sviluppava completamente interrato su un unico livello con 40 autorimesse, mentre la parte sovrastante, di proprietà del Comune, era destinata ad area verde pubblica.
Il Condominio, assistito dall'Avv. Piero Angelucci, conveniva in giudizio l'impresa costruttrice chiedendo il **risarcimento dei danni** quantificati inizialmente in €649.000.
L'Accertamento Tecnico
Dopo una prima CTU e successiva rinnovazione, il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le infiltrazioni erano riconducibili a **tre cause distinte**:
1. **Non corretta esecuzione dei sistemi di impermeabilizzazione** della struttura interrata — imputabile al costruttore
2. **Non corretta installazione di una fontanella** sull'area pubblica sovrastante — imputabile al Comune
3. **Non corretta installazione di un gazebo** sull'area pubblica — imputabile al Comune
Il CTU ha precisato che la **maggior parte** delle infiltrazioni era riconducibile alla non corretta esecuzione dell'impermeabilizzazione da parte dell'impresa costruttrice, che aveva realizzato difettosamente sia le murature controterra nella zona sud-ovest che il solaio di copertura.
La Decisione del Tribunale
Con sentenza del 10 gennaio 2022, il Tribunale di Parma ha:
Principi Giuridici Applicati
L'art. **1669 c.c.** prevede una responsabilità decennale del costruttore per rovina e difetti di cose immobili. La sentenza ha precisato importanti principi:
Rilevanza Pratica
Se il vostro immobile presenta infiltrazioni o altri difetti strutturali entro 10 anni dalla costruzione: